Come ottenere il copyright per un libro che hai scritto tu?

Come ottenere il copyright per un libro, un romanzo o una produzione scritta realizzata da te e frutto del tuo lavoro creativo?

Vediamo nello specifico cosa dice la legge italiana sulla “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (legge 633 del 22 aprile 1941). Trovi il testo completo sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri normattiva.it

Questa legge si riferisce ai diritti che un autore ha su qualunque prodotto creativo: opere letterarie, artistiche, musicali, didattiche, scientifiche, drammatiche, sia realizzate in forma scritta che orale.

Prima di tutto però facciamo una distinzione importante: quella tra diritto d’autore e copyright.

Che differenza c’è tra diritto d’autore e copyright?

Copyright e diritto d’autore sono spesso usati come sinonimi ma non indicano esattamente la stessa cosa.

L’espressione “diritto d’autore” è usato nei Paesi di tradizione giuridica di civil law, come l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei. Il diritto d’autore include due tipologie di diritti, quelli morali e quelli patrimoniali.

I diritti morali sono inalienabili e non possono essere venduti. Proteggono il rapporto tra l’autore e la sua opera e comprendono ad esempio il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, di opporsi a modifiche che potrebbero danneggiare la sua integrità, di pubblicare l’opera o ritirarla dal commercio.

I diritti patrimoniali consentono invece all’autore di sfruttare economicamente l’opera per riprodurla, eseguirla e distribuirla per un certo periodo di tempo, terminato il quale l’opera entra nel pubblico dominio e non è più tutelata. Questi diritti possono essere acquistati, alienati o trasmessi ad altri soggetti.

La parola “copyright” si trova nei Paesi di tradizione giuridica di common law come gli Stati Uniti e il Regno Unito. Con essa ci si riferisce esclusivamente ai diritti economici dell’autore o del titolare del diritto di sfruttamento economico dell’opera. A differenza del diritto d’autore quindi il copyright attribuisce meno importanza ai diritti morali.

Quindi in Italia spesso si usa la parola “copyright” come sinonimo di “diritto d’autore”. La legge di riferimento è sempre quella del diritto d’autore che tutela maggiormente il creatore di un’opera, perché gli riconosce i diritti morali oltre a quelli patrimoniali.

Torniamo ora ad analizzare brevemente la legge italiana per la protezione del diritto d’autore.

Cosa dice la legge italiana sul diritto d’autore

La legge 633 del 22 aprile 1941 all’articolo 6 dice che il diritto d’autore nasce nel momento in cui l’opera viene creata. Quindi tecnicamente non serve nessuna registrazione.

Sono protette anche le elaborazioni diverse dell’opera stessa, come le traduzioni in un’altra lingua e le trasformazioni da una forma artistica ad un altra (ad esempio un romanzo che viene trasposto in film). L’autore può fare alla sua opera tutto quello che vuole: modifiche, aggiunte, rifacimenti, adattamenti, variazioni sono sempre coperti dal diritto d’autore (art. 4).

L’autore si può identificare anche con uno pseudonimo, un nome d’arte, una sigla o un segno convenzionale, riconosciuti come equivalenti al nome vero (art. 8).

Se un’opera è stata creata da più autori, il diritto d’autore appartiene in comune a tutti, salvo diversi accordi tra le parti (art. 10)

Si parla di “prima pubblicazione” quando l’opera viene pubblicata e utilizzata per la prima volta, anche tramite il web (art. 12).

Come abbiamo visto all’inizio, il diritto d’autore include i diritti morali che sono legati all’individuo e si trasferiscono agli eredi (coniuge e figli e, in loro mancanza, genitori, altri ascendenti e discendenti diretti).

Ma quanto dura il diritto d’autore dal punto di vista economico? I diritti di utilizzazione economica di un’opera durano per tutta la vita dell’autore e per 70 anni a partire dal 1º gennaio dell’anno successivo alla morte dell’autore (art. 25). Una volta trascorsi 70 anni dalla morte dell’autore, l’opera entra nel pubblico dominio e può essere utilizzata liberamente da chiunque senza necessità di autorizzazioni o compensi.

Come ottenere il copyright per un libro inedito

Abbiamo visto dunque che in Italia, il diritto d’autore su un’opera, come un romanzo, sorge automaticamente al momento della sua creazione. Non è necessario registrare l’opera presso un ente per ottenere la protezione del diritto d’autore.

La pubblicazione dell’opera è già la prova della sua paternità e può avvenire attraverso vari mezzi, come la stampa, la distribuzione di copie, la diffusione via internet, la presentazione pubblica o la trasmissione via radio o televisione. La pubblicazione segna il momento in cui un’opera diventa accessibile al pubblico in generale e non è più confinata all’uso privato dell’autore.

Tuttavia se decidi di mantenere la tua opera inedita (non pubblicata) puoi avere bisogno di una prova della sua creazione, che fornisca una protezione in caso di controversie. La protezione aggiuntiva può essere garantita dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).

Hai la possibilità infatti di depositare una copia del tuo libro presso la SIAE. Il deposito dura 5 anni e va rinnovato; non è obbligatorio, ma può servire come prova dell’esistenza dell’opera a una certa data.

Una volta che l’opera viene pubblicata, il deposito come opera inedita presso la SIAE non è più necessario e la tutela del diritto d’autore si applica automaticamente in base alle leggi vigenti sulla protezione delle opere pubblicate.

Il copyright di opere pubblicate: le funzioni della SIAE

La SIAE svolge diverse funzioni in Italia per la tutela delle opere pubblicate, principalmente legate alla gestione dei diritti d’autore.

Questo ente gestisce i diritti economici degli autori, editori e altri titolari di diritti (come musicisti, registi, sceneggiatori) su opere pubblicate e la distribuzione commerciale. Autorizza la riproduzione delle opere su vari supporti, come libri cartacei, dvd o cd e la creazione di opere derivate, come gli adattamenti.

Raccoglie anche i compensi derivanti dall’uso delle opere e li distribuisce agli aventi diritto, ovvero autori ed editori. Offre addirittura tutela legale agli autori e agli editori in caso di violazioni.

In sostanza la SIAE può aiutarti a gestire i diritti d’autore e a raccogliere compensi derivanti dall’uso della tua opera da parte di terzi, come nel caso di eventuali utilizzi commerciali di altri siti, editori o piattaforme online.

Ovviamente se tu pubblichi il tuo libro sul tuo sito web, non hai bisogno della SIAE. Però può esserti utile per la gestione e la protezione dei tuoi diritti economici, se prevedi di distribuire l’opera anche attraverso canali commerciali, come le case editrici.

Esiste un registro pubblico delle opere depositate, che serve per dimostrare la paternità in caso di controversie. Lo trovi a questo link che rimanda al sito della SIAE www.siae.it/it/repertorio-siae

Altri metodi per ottenere la tutela del diritto d’autore

Hai capito dunque che per gestire i compensi derivanti dall’utilizzo della tua opera da parte di terzi devi sempre fare riferimento alla SIAE. Invece per ottenere la data certa di nascita di un’opera e la sua paternità esistono anche servizi alternativi.

In Italia, è possibile depositare l’opera presso il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette, gestito dal Ministero della Cultura. Oppure puoi effettuare il deposito presso un notaio.

Sono disponibili anche servizi di timestamping digitale, che offrono una prova digitale della data di creazione dell’opera.

Un ultimo metodo semplice e a basso costo è l’invio a se stessi dell’opera tramite raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata). Inviando una copia dell’opera a te stesso, conservandola sigillata e senza aprirla, ottieni una prova della data di creazione.

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